Condizioni generali (CG) - per i progetti Avesco AG

1. Aspetti generali

Le presenti Condizioni generali si applicano a tutti i contratti di Avesco AG (Avesco). Eventuali modifiche o deroghe delle stesse devono essere concordate per iscritto. Le Condizioni generali del Cliente sono valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da Avesco.

2. Offerta

Valore vincolante

Le offerte stilate da Avesco sono vincolanti per una durata di 30 giorni dal loro invio.

Costi di progettazione

Se il Cliente ha incaricato Avesco di elaborare un progetto, ma dopo la presentazione dell'offerta non gliene affida l'esecuzione, Avesco ha il diritto di esigere dal Cliente il pagamento dei costi di progettazione secondo la tariffa KBOB (pubblicazioni: Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB, Raccomandazioni relative agli onorari).

Interventi edili

Non sono oggetto dell'offerta, bensì competenza del Cliente tutti gli interventi edili relativi all'installazione degli oggetti contrattuali come: Scelta dell'ubicazione di motore, gruppo e/o impianto, accertamento della struttura del terreno, richiesta dei piani di costruzione e dei permessi delle autorità, realizzazione delle fondazioni, binari e impianti elettrici compresi, messa a disposizione di acqua, realizzazione di un accesso ineccepibile, preparazione di una superficie di lavoro di portanza sufficiente in caso di stoccaggi intermedi e operazioni preliminari di montaggio, messa a disposizione di gru con la capacità richiesta, condutture per i materiali di esercizio, come p.es. carburante, aria compressa, ecc. nonché esecuzione di ulteriori lavori edili.

3. Documenti

I prospetti e i cataloghi non sono vincolanti. Le informazioni contenute in piani, disegni, documentazioni tecniche così come i dati nel software sono vincolanti soltanto se costituiscono parte integrante del contratto.
Tutti i documenti restano proprietà di Avesco. In particolare, non possono essere copiati né riprodotti né resi accessibili a terzi senza il consenso scritto di Avesco né essere utilizzati per realizzare in proprio gli oggetti contrattuali in questione.
Tutti i documenti vanno restituiti ad Avesco a sua prima richiesta.

4. Stipulazione del contratto

I contratti tra cliente e Avesco devono essere stipulati per iscritto.

5. Prezzi

I prezzi si intendono IVA esclusa, franco stabilimento di Langenthal come da EXW (INCOTERMS 2010), senza imballaggio, in franchi svizzeri liberamente disponibili.
Tutti i costi accessori, come p.es. trasporti, imballaggi, assicurazioni, dazi, permessi e autenticazioni, imposte e tributi sono a carico del Cliente.
Avesco ha il diritto di adeguare i prezzi in caso di cambiamento di tariffe salariali, dazi, tassi di cambio o prezzi delle materie prime fra il momento della stipulazione del contratto e la messa a disposizione degli oggetti contrattuali.

6. Termine di consegna

In linea di principio il termine di consegna inizia a decorrere con la stipulazione del contratto, al più presto però con il ricevimento di tutte le informazioni e i documenti che deve procurare il Cliente nonché degli eventuali acconti.
Il termine di consegna si considera rispettato se alla sua scadenza Avesco ha inviato al Cliente la comunicazione che la cosa è pronta per essere ritirata.
Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali del Cliente nei confronti di Avesco.

Il termine di consegna viene adeguato

  • se il Cliente o terzi sono in ritardo con i lavori che devono eseguire o se il Cliente non ha adempiuto tutti i suoi obblighi;
  • se insorgono ostacoli che sfuggono al controllo di Avesco, come notevoli perturbazioni dell'esercizio, infortuni, conflitti lavorativi, difficoltà nell'approvvigionamento di materiale, misure delle autorità od omissioni;
  • se si verificano altre circostanze non imputabili ad Avesco;
  • in caso di ritardo del Cliente nell'effettuare i pagamenti.

Se il termine di consegna non viene rispettato, il Cliente può esigere un'indennità di ritardo, a condizione di dimostrare che il ritardo sia imputabile ad Avesco e che il Cliente possa dimostrare un danno come conseguenza di tale ritardo. Se si viene in aiuto del Cliente mediante una fornitura sostitutiva, decade il diritto a un'indennità di ritardo.
Tale indennità di ritardo è pari al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, complessivamente però a non più del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte delle forniture in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto a un'indennità di ritardo.
Le pretese del Cliente derivanti da o in relazione a ritardi nell'adempimento del contratto sono disciplinate in modo esplicito ed esaustivo nella presente cifra 6. Sono escluse tutte le pretese del Cliente di altro genere o maggiore portata.

7. Passaggio dei rischi

Il passaggio dei rischi avviene come da INCOTERMS 2010, EXW.

8. Controllo e collaudo

Per motori e gruppi vale la regola
Il Cliente è tenuto a controllare gli oggetti contrattuali entro 8 giorni e a comunicare immediatamente per iscritto ad Avesco gli eventuali difetti riscontrati. In caso di omissione o se il Cliente utilizza gli oggetti contrattuali, questi si considerano collaudati e accettati.

Per macchinari/impianti vale la regola
Prima della spedizione Avesco controlla l'oggetto contrattuale secondo i criteri usuali. Se il Cliente chiede controlli più approfonditi, p.es. una prova di collaudo, tali controlli devono essere concordati per iscritto e pagati dal Cliente. Qualora sia stata concordata una prova di collaudo, vale quanto segue: Avesco provvede a comunicare per iscritto al Cliente la data della prova di collaudo e il Cliente ha l'obbligo di parteciparvi.

Si considera pure che il collaudo abbia avuto esito positivo se

  • né il Cliente né un suo rappresentante partecipano alla prova di collaudo per motivi loro imputabili; oppure
  • il Cliente si rifiuta senza giustificato motivo di firmare il verbale di collaudo; oppure
  • il Cliente mette in servizio, immagazzina o in altro modo approva tacitamente la merce fornita; oppure
  • il Cliente rifiuta il collaudo senza avere un giustificato motivo, in particolare in caso di difetti irrilevanti.

Se non è stata concordata una prova di collaudo, il Cliente controlla l'oggetto contrattuale entro 30 giorni, comunicando immediatamente per iscritto ad Avesco gli eventuali difetti riscontrati. In caso di omissione di tale comunicazione o se utilizza l'oggetto contrattuale, questo si considera collaudato. Se i difetti sono imputabili ad Avesco, questa si impegna a eliminarli in tempo utile; a tal fine il Cliente deve concederle sufficienti possibilità. Dopo l'eliminazione del difetto, su richiesta del Cliente o di Avesco si esegue una prova di collaudo.

9. Immagazzinamento

Se dopo la fabbricazione e la comunicazione che sono pronti per il ritiro gli oggetti contrattuali e questi non vengono ritirati tempestivamente senza colpa di Avesco, gli stessi sono immagazzinati a rischio e per conto del Cliente presso Avesco o un terzo.

10. Montaggio e smontaggio

Fondamentalmente Avesco non è competente per il montaggio né lo smontaggio degli oggetti contrattuali. Se è stato concordato un montaggio o uno smontaggio, valgono le relative condizioni di montaggio di Avesco.
Se i montatori messi a disposizione non fossero in grado di iniziare o continuare un lavoro senza che a loro né ad Avesco si possa imputare una colpa, tutti i costi supplementari che ne derivano sono a carico del Cliente. Questo vale anche nel caso che per il montaggio o lo smontaggio sia stata concordata una somma forfetaria. Inoltre il Cliente deve mettere a disposizione tempestivamente il personale ausiliario e le attrezzature di montaggio occorrenti (p.es. gru). I costi (p.es. salari, prestazioni sociali, premi assicurativi, spese) per tale personale ausiliario e per i montatori messi a disposizione dal Cliente sono a carico del medesimo.
I tempi indicati da Avesco in relazione a un montaggio o smontaggio che la stessa deve eseguire sono vincolanti per il Cliente. Gli eventuali costi supplementari dovuti all'inosservanza da parte del Cliente dei tempi indicati sono a carico del medesimo.
Circostanze non imputabili ai contraenti (p.es. forza maggiore, maltempo, ecc.) possono esigere una proroga dei termini. Ciò non conferisce al Cliente il diritto di recedere dall'ordine né di esigere un risarcimento dei danni.

11. Condizioni di pagamento

Valgono le seguenti condizioni di pagamento

  • Per i contratti di compravendita di motori e gruppi: 50% alla stipulazione del contratto, senza nessuna deduzione; 50% netto entro 10 giorni dalla fatturazione, senza nessuna deduzione.
  • Per i contratti di appalto (concernenti anche gruppi): 30% all'ordinazione / 30% alla fornitura dei piani da parte di Avesco / 30% alla comunicazione che la merce è pronta per il ritiro o la consegna da parte di Avesco / 10% dopo la conclusione della messa in servizio, al più tardi 90 giorni dopo la comunicazione da parte di Avesco che la merce era pronta per il ritiro. Sempre esenti da qualsiasi deduzione.
  • Per le forniture di ricambi e le riparazioni: 30 giorni al netto dalla fatturazione, senza nessuna deduzione.

I pagamenti vanno effettuati esenti da spese anche se sugli oggetti contrattuali occorre ancora eseguire lavori addizionali o sostituire pezzi o se gli oggetti contrattuali non vengono ritirati puntualmente per motivi imputabili al Cliente.

12. Mora del Cliente

Se il Cliente non paga i crediti come concordato cade automaticamente in mora. In tal caso Avesco fattura al Cliente – senza preavviso di  sollecito – un interesse di mora del 5% a partire dal giorno di esigibilità del credito.
Se i pagamenti rateali concordati non vengono effettuati al più tardi entro 30 giorni dalla loro scadenza (interessi di mora compresi), l'intero importo residuo diventa automaticamente esigibile.
Inoltre in caso di mora nei pagamenti Avesco si riserva espressamente il diritto di recedere dal contratto e di chiedere al Cliente la restituzione degli oggetti contrattuali. Avesco può recidere il contratto e chiedere la restituzione degli oggetti contrattuali anche se il Cliente p.es. è in mora soltanto con l'ultima rata.
Se Avesco comunica il recesso dal contratto – oltre che alla restituzione immediata degli oggetti contrattuali – il Cliente è tenuto alle prestazioni seguenti

  • versamento di un canone di locazione pari al 5% del prezzo concordato per ogni mese intero o frazione dal giorno del ritiro fino alla restituzione degli oggetti contrattuali;
  • versamento di un risarcimento per l'eventuale usura straordinaria e gli eventuali danni riportati dagli oggetti contrattuali;
  • pagamento degli eventuali costi di smontaggio, trasporto e assicurazione per il rinvio degli oggetti contrattuali e le eventuali ulteriori spese in relazione a tali operazioni.

Il Cliente è tenuto a fornire ad Avesco queste prestazioni anche se non gli si può imputare nessuna colpa.
Se il danno subito da Avesco supera le prestazioni summenzionate, il Cliente deve risarcirle l'importo eccedente, a meno che non dimostri di non avere nessuna colpa.
Agli altri casi di inadempienza contrattuale da parte del Cliente si applicano per analogia le disposizioni summenzionate.

13. Riserva di proprietà

Gli oggetti contrattuali – anche se già ritirati – restano proprietà di Avesco fino a pagamento del prezzo concordato, compresi tutti i costi supplementari e gli interessi. Fino a tale momento non possono essere costituiti in pegno né venduti né essere noleggiati senza previo consenso di Avesco; il Cliente continua comunque a essere l'unico responsabile. Avesco ha il diritto di fare iscrivere la riserva di proprietà nell'apposito registro al domicilio del Cliente.
Inoltre il Cliente deve informare immediatamente Avesco se cambia il proprio domicilio o la sua sede commerciale.

14. Assicurazioni

Il Cliente ha l'obbligo, con effetto dal passaggio dei rischi, di stipulare assicurazioni per gli oggetti non ancora pagati o non pagati integralmente, come p.es. assicurazioni contro i furti, gli incendi, le esplosioni, i danni della natura e di trasporto, come pure le assicurazioni macchine e/o casco macchine e le assicurazioni di montaggio. In caso di responsabilità, il Cliente cede ad Avesco i diritti alle prestazioni assicurative che ne derivano.
Se il Cliente non è in grado di dimostrare la stipulazione delle assicurazioni necessarie, Avesco ha il diritto di stipularle essa stessa a spese del Cliente.
Il Cliente è tenuto a informare immediatamente Avesco di qualsiasi sinistro.

15. Garanzia

Avesco garantisce al Cliente che il prodotto venduto dalla stessa al momento della consegna e durante il periodo di responsabilità per difetti (come definito qui di seguito) è esente da difetti di materiale, lavorazione e costruzione e che al momento della stipulazione del contratto rispettava tutte le leggi e le prescrizioni svizzere vigenti.
Il termine di responsabilità per difetti è di 12 mesi, con inizio il giorno del ritiro da parte del Cliente o – se è stato così concordato per contratto – con il collaudo dell'oggetto contrattuale oppure, se Avesco ha curato anche il montaggio (cfr. cifra 10), con la conclusione dello stesso. La garanzia spira comunque al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione di Avesco che la merce è pronta per il ritiro o la consegna. Se gli oggetti contrattuali cambiano proprietario prima dello scadere di tale termine, la garanzia cessa nel momento del passaggio di proprietà.
Il Cliente è tenuto a informare Avesco per iscritto entro 7 giorni dalla scoperta del difetto.
Se si riscontra un difetto, dapprima il Cliente ha diritto esclusivamente alla riparazione da parte di Avesco. Il Cliente deve offrire ad Avesco sufficienti possibilità a tal fine.
Se la riparazione non riesce o riesce solo in parte, il Cliente ha il diritto di ricevere l'indennizzo concordato per tale caso oppure, qualora non sia stato concordato nulla in tal senso, alla concessione di un'adeguata riduzione di prezzo.
Qualora il difetto sia di gravità tale da impedirne l'eliminazione entro un termine adeguato, e qualora gli oggetti contrattuali non siano utilizzabili per lo scopo concordato o lo siano soltanto in misura sostanzialmente ridotta, il Cliente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa dell'oggetto contrattuale oppure, qualora economicamente non si possa pretendere da lui un'accettazione parziale, di recedere dal contratto. In un caso del genere Avesco ha soltanto l'obbligo di rimborsare il prezzo pagato per la parte dell'oggetto contrattuale toccata dal recesso.
Se il Cliente stesso esegue o fa eseguire da terzi riparazioni dell'oggetto contrattuale o non si procura da Avesco i ricambi necessari, lo fa a sue spese e a suo rischio. In tal caso la garanzia di Avesco cessa immediatamente.

In particolare, non risponde

  • degli oggetti usati né di parti degli stessi;
  • del materiale e dei dati che non ha fornito;
  • dei lavori di montaggio, smontaggio né del trattamento di dati che non ha eseguito;
  • degli oggetti che sono stati modificati senza il suo consenso;
  • dei danni di qualsiasi genere riconducibili a normale usura, trattamento erroneo o violento, sfruttamento eccessivo, fondazioni insufficienti, uso o manutenzione impropri, controlli omessi o carenti, congelamento, impiego di materiali o lubrificanti non idonei, infortuni o forza maggiore e casi simili;
  • delle merci, dei materiali o dei dati dei subfornitori (in questo caso Avesco risponde soltanto degli impegni di garanzia della ditta produttrice in questione);
  • di qualsiasi altra pretesa che superi l'impegno di garanzia descritto.

Per le forniture e le prestazioni dei subfornitori prescritti dal Cliente, Avesco si fa carico della garanzia esclusivamente nel quadro degli impegni di garanzia del subfornitore in questione.
Le pretese di garanzia del Cliente sono disciplinate in modo esplicito ed esaustivo nella presente cifra 15. Sono escluse dalle presenti Condizioni generali tutte le pretese di altro genere o maggiore portata.

16. Inadempimento del contratto

In tutti i casi che non sono disciplinati espressamente dalle presenti Condizioni generali il Cliente deve innanzi tutto concedere ad Avesco una dilazione adeguata.

17. Responsabilità

Avesco risponde esclusivamente dei danni diretti e immediati causati dalla stessa.
Nella misura in cui la legge lo ammette è esclusa la responsabilità per i danni puramente patrimoniali, i danni indiretti e conseguenti, ivi compresi la perdita di ricavi o utile, l'inutilizzabilità, i costi di capitale o i costi per l'acquisto di prodotti o servizi sostitutivi.
Avesco non si assume nemmeno alcuna responsabilità per le eventuali pretese derivanti da compromissione (p.es. modifica, cancellazione o inutilizzabilità provocata) del software o altri dati trattabili con un computer.
La responsabilità di Avesco derivante da o in relazione al contratto o il suo inadempimento è limitata al massimo al valore del contratto.
Le pretese del Cliente derivanti dal o in relazione al contratto o il suo inadempimento sono disciplinate in modo esplicito ed esaustivo in queste clausole. Sono escluse tutte le pretese di altro genere o maggiore portata.

18. Forza maggiore

In caso di forza maggiore nessun contraente risponde nei confronti della controparte per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi derivanti dal presente contratto. Costituisce forza maggiore un evento che esula dal controllo del contraente, ivi compresi, ma non limitati a: catastrofi naturali, provvedimenti governativi, decisioni delle autorità, blocchi commerciali, guerre e altri conflitti militari, mobilitazione, disordini interni, attacchi terroristici, scioperi, contaminazioni radioattive prodotte da un combustibile nucleare o da scorie radioattive, serrate e altri disordini del mondo lavorativo, confische, embarghi e altre circostanze che sono imprevedibili, di grave entità, non imputabili a colpa dei contraenti e che si verificano dopo la conclusione del presente contratto.
Ogni contraente è tenuto a intraprendere entro i limiti delle sue possibilità e di quanto si può ragionevolmente pretendere tutto il necessario per limitare le conseguenze della situazione di forza maggiore. Il contraente toccato dalla situazione di forza maggiore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto l'inizio e la fine dell'impedimento.
Se la forza maggiore causa un'interruzione, la decorrenza del contratto e i relativi termini contrattuali si prolungano del periodo corrispondente alla durata dell'interruzione.

19. Protezione dei dati

Nel quadro dell'esecuzione del contratto Avesco ha il diritto di trattare dati personali del Cliente. Questo nella misura del necessario e nel rispetto delle disposizioni legali vigenti.

20. Diritto di regresso

Se a causa di azioni od omissioni del Cliente o del suo personale ausiliario vengono ferite persone o danneggiate cose di terzi e Avesco è chiamata a risponderne, quest'ultima ha un diritto di regresso nei confronti del Cliente.

21. Diritto applicabile e foro competente

Tutte le controversie derivanti dal o in relazione al contratto sono rette dal diritto sostanziale svizzero. È esclusa l'applicazione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Foro competente esclusivo per giudicare tutte le controversie derivanti dal e in relazione al contratto è la sede principale di Avesco.

Langenthal, giugno 2023