Condizioni generali di acquisto (CGA), Avesco AG

info  »  CGA

1. Generalità

a. Avesco ordina al fornitore in base alle presenti condizioni di acquisto. Esse si intendono pattuite anche qualora il fornitore confermi ed esegua l’ordine riferendosi alle proprie condizioni di fornitura. Le condizioni generali contrattuali o di fornitura del fornitore, che questi ci spedisce o a cui egli fa riferimento, non hanno pertanto validità, a meno che noi non le riconosciamo in forma scritta. Questo vale anche nel caso in cui, successivamente, Avesco accetti le forniture ed effettui i pagamenti. Il silenzio non è assolutamente da intendersi come assenso. 

2. Contenuto del contratto, stipula del contratto

a. Sono validi soltanto gli ordini scritti. Gli ordini impartiti e gli accordi siglati in modo diverso richiedono la nostra conferma scritta per essere validi. 

b. Se per un determinato ordine si pattuiscono condizioni che si discostano dalle presenti, le presenti condizioni generali di acquisto valgono in via subordinata e integrativa. 

c. Il fornitore è tenuto a confermare tempestivamente per iscritto (anche per e-mail) gli ordini di Avesco, qualora non sia possibile effettuare la consegna subito. Se non viene effettuata la conferma, in cui è indicata una data di fornitura vincolante, entro una settimana, Avesco non è vincolata al relativo ordine. 

d. Su tutti i giustificativi devono essere indicati il numero di ordine Avesco e il nominativo di chi ha effettuato l’ordine. Diversamente l’ordine o la fattura verranno restituiti. 

e. Qualsiasi costo aggiuntivo derivante dal mancato rispetto delle norme è a carico del fornitore. 

f. La stesura di offerte da parte del fornitore è gratuita e non vincolante. 

3. Prezzi

a. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. 

b. Se non sono state pattuite per iscritto condizioni diverse, il prezzo indicato da Avesco comprende, oltre al valore delle merci / della prestazione, anche le spese di imballo e trasporto, i dazi, le imposte, le tasse ed (eventuali) oneri statali aggiuntivi. Per scopi statistico-commerciali devono essere indicate separatamente tutte le spese accessorie. 

4. Fornitura e trasferimento della proprietà

a. Gli ordini sono soggetti agli Incoterms 2010. Si applica la clausola FCA stabilimento del fornitore. 

b. Il tipo, l’entità e la data della fornitura / prestazione devono essere stabiliti nell’ordine. Le deroghe da questa condizione richiedono l’approvazione scritta di Avesco. 

c. La proprietà e il rischio relativi ai prodotti passano ad Avesco non appena essi sono sotto la sua custodia. 

d. Il fornitore si accolla il rischio dell'eventuale deperimento e dell’eventuale peggioramento della merce, anche in caso di fornitura con clausola «franco» o «franco stabilimento», fino alla consegna presso il luogo di destinazione. 

e. Devono essere obbligatoriamente indicati sia gli indirizzi di ricevimento / consegna che gli orari di apertura del luogo di ritiro, che occorre considerare. Avesco si riserva di non accettare la fornitura e di mandare indietro il camion/corriere. 

f. Avesco si riserva altresì di respingere forniture che presentano un imballaggio, una marcatura o una documentazione carenti nonché forniture parziali o anticipate che non sono state pattuite per iscritto. Ha altresì facoltà, in alternativa, di accettarle e di stoccarle fino all’adempimento regolare del contratto a spese e a rischio del fornitore. 

g. L’imballo deve essere in materiale riciclabile al fine di garantire uno smaltimento ecologico. Diversamente verranno messi in conto al fornitore lo smaltimento e gli oneri aggiuntivi. 

h. Nel caso sia prevista una procedura di presa in consegna contrattuale o stabilita dalle autorità oppure un controllo delle merci in arrivo, ciascuna Parte si fa carico delle spese derivanti. Si redige un verbale relativo alla procedura di presa in consegna o di controllo, che viene siglato da entrambe le Parti. 

i. Se non vanno a buon fine le verifiche, le spese direttamente collegate a una nuova verifica sono a carico del fornitore, a meno che questi non dimostri di non avere responsabilità per l'evento. 

j. I collaudi intermedi non fanno scattare i termini di garanzia, v. punto 8. 

5. Dichiarazioni relative all’origine

a. Nel caso in cui il fornitore consegni o sia tenuto a consegnare dichiarazioni riguardanti l’origine della merce venduta, si applicano i seguenti principi: 

  1. il fornitore si impegna a rendere possibile all’autorità doganale il controllo dei certificati di origine oltre che a fornire le informazioni necessarie e ad inserire le conferme richieste in tutti i giustificativi e documenti.

  2. Il fornitore è tenuto a risarcire i danni dovuti al fatto che l’origine dichiarata non sia riconosciuta dall’autorità competente a seguito di una certificazione inesatta o di una possibilità di verifica carente. Questa responsabilità viene tuttavia addossata al fornitore soltanto se vi è un comportamento colposo da parte sua o se manca una caratteristica assicurata. 

6. Ritardo

a. I termini e le scadenze pattuite per la consegna sono vincolanti. Il fornitore ha l’obbligo di ovviare tempestivamente al rischio di un ritardo o a un ritardo riconoscibile e di informarne per iscritto Avesco. 

b. Determinante per il rispetto del termine o della scadenza di consegna è l'arrivo della merce presso il luogo di destinazione da noi indicato rispettivamente la tempestività della presa in consegna. 

c. Se il fornitore è ancora in ritardo dopo che è stata accordata una proroga del termine di consegna, Avesco può continuare a pretendere l’adepimento del contratto, oltre a chiedere una penale convenzionale e il risarcimento dei danni, oppure rinunciare alla prestazione successiva e, in alternativa, chiedere il risarcimento del danno causato dal mancato adempimento oppure recedere dal contratto. 

d. Se, a causa di un ritardo di cui il fornitore è responsabile, è necessario un trasporto accelerato per una consegna puntuale (nolo, merce espressa, ecc.), il fornitore si fa carico delle spese di trasporto supplementari. 

e. Se il fornitore è in ritardo, egli dovrà pagare una penale convenzionale pari all’1% del valore dell’ordine per ogni settimana di ritardo iniziata, tuttavia fino all'occorrenza massima del 10% del valore dell’ordine. Il pagamento della penale convenzionale non esonera il fornitore dai suoi obblighi contrattuali, fa cumulo tuttavia sul risarcimento danni da versare. 

7. Fattura e pagamento

a. In assenza di patti diversi, Avesco salda le fatture entro 60 giorni al netto. Se le condizioni di pagamento del fornitore sono più convenienti per noi, valgono queste ultime. 

b. I termini di pagamento e di sconto iniziano a decorrere dal ricevimento della fattura, tuttavia non prima dell'arrivo della merce rispettivamente, in caso di prestazioni, non prima della loro presa in consegna e, se rientrano nell’entità della fornitura anche documentazioni o atti simili, non prima che essi ci siano stati consegnati in base alle norme contrattuali. 

c. In caso di prestazioni difettose, Avesco ha il diritto di trattenere il pagamento in misura proporzionale fino al regolare adempimento. 

d. Si effettuano anticipi ai fornitori soltanto previa garanzia bancaria, che sia irrevocabile e senza costi per Avesco. 

8. Garanzie

a. Il termine di garanzia ammonta a 24 mesi dalla messa in funzione, dall’impiego o dalla presa in consegna da parte del cliente finale. Decorre sempre dalla data successiva, ma dura al massimo 36 mesi dopo la consegna del prodotto, a meno che il fornitore non conceda una garanzia più lunga. 

b. I difetti occulti possono essere rivendicati tempestivamente dopo che sono stati scoperti, anche una volta scaduto il termine di garanzia, tuttavia non oltre 5 anni dalla presa in consegna. 

c. La garanzia copre anche lacune di progettazione, difetti di produzione ed eventualmente montaggio e messa in funzione errati. 

d. Si esclude l’obbligo di verifica e di avviso immediato da parte del compratore ai sensi dell’art. 201 CO. Avesco può sollevare reclamo durante l’intero periodo di garanzia. 

e. In caso di garanzia, Avesco può pretendere dal fornitore un intervento di miglioramento gratuito oppure una fornitura sostituiva ed anche il risarcimento di eventuali costi sostenuti. 

f. Il termine di garanzia per le parti sostituite o riparate inizia nuovamente a decorrere dalla nuova fornitura. La garanzia include i difetti materiali o legali della merce ed anche la mancanza di caratteristiche assicurate o presunte. 

9. Responsabilità

a. Il fornitore è tenuto ad effettuare una fornitura e un servizio privi di difetti di natura materiale o legale. In particolare, egli deve garantire che la fornitura e il servizio rispondano alle regole riconosciute della tecnica e alle caratteristiche pattuite e assicurate contrattualmente ed ottemperino alle direttive di sicurezza, tutela del lavoro, prevenzione degli infortuni o di altro genere. 

b. Il fornitore sosterrà Avesco nella difesa contro le rivendicazioni di terzi dovute a difetti materiali o a vizi giuridici e terrà indenne Avesco da tali rivendicazioni, dai costi di un'eventuale campagna di richiamo e simili provvedimenti e da un ragionevole indennizzo per le spese legali e processuali. 

c. Il fornitore esonera e manleva completamente Avesco da tutte le rivendicazioni di terzi connesse alla fornitura o alla prestazione, che derivino da responsabilità per i prodotti, tutela ambientale o protezione della proprietà intellettuale. Avesco è tenuta a informare tempestivamente il fornitore delle rivendicazioni sollevate nei confronti di Avesco in modo motivato. 

10. Ricambi

a. Il fornitore è tenuto a fornire pezzi di ricambio per tutto il periodo di presumibile utilizzo, tuttavia almeno per 10 anni dopo la fornitura, a condizioni adeguate. 

b. Se il fornitore o il suo subfornitore interrompe la fornitura dei pezzi di ricambio, egli è tenuto a informare tempestivamente Avesco e a dare l’occasione di effettuare un ultimo ordine relativo a una quantità sufficiente. 

c. Diversamente Avesco ha la facoltà di acquistare i pezzi di ricambio, a spese del fornitore, da altri, a meno che non venga offerta ad Avesco un’alternativa corrispondente alle caratteristiche, alle specifiche e al prezzo del prodotto precedente e che lo sostituisce completamente. 

11. Diritto d’autore e segretezza

a. Gli utensili, i modelli, i disegni e la restante documentazione che mettiamo a disposizione o che vengono realizzati per noi possono essere usati esclusivamente per l’esecuzione dei nostri ordini. Non devono essere resi accessibili a terzi senza il nostro consenso e devono essere conservati in modo ordinato fino alla revoca, non oltre tuttavia due anni dall’ultimo impiego. Successivamente ci devono essere restituiti. 

b. La realizzazione, la rifinitura e la lavorazione di simili utensili, modelli, disegni e di altra documentazione, che il fornitore esegue su nostro incarico, vengono effettuati per noi in qualità di produttore, con la conseguenza che ne acquisiamo la proprietà. 

12. Informazioni e tutela dei dati

a. Il fornitore redige le informazioni necessarie sui prodotti e le attestazioni di certificazione e le mette a disposizione di Avesco. Tutti i documenti ed eventualmente anche i certificati di controllo devono essere consegnati assieme alla fornitura o alla prestazione. 

b. Il fornitore si impegna a trattare con riservatezza e a non rendere accessibili a nessun terzo tutti i dettagli non pubblici, di carattere commerciale o tecnico, di cui viene a conoscenza in seguito al rapporto d’affari. 

c. Per «Dettagli non pubblici» si intendono tutti i beni, i processi e i sistemi (compresi i sistemi d’informazione), i dati (compresi i dati dei clienti), i collaboratori e i luoghi che vengono temporaneamente utilizzati o elaborati per l'esecuzione del presente contratto e che non sono né liberamente accessibili né noti al pubblico. 

d. Il fornitore può indicare a scopo promozionale il suo rapporto d’affari con Avesco soltanto previa approvazione scritta. 

13. Foro competente e diritto applicabile

a. Il rapporto contrattuale fra Avesco e il fornitore è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è Aarwangen, in Svizzera. 

b. Avesco ha tuttavia la facoltà di chiamare in giudizio il fornitore presso la sede di quest’ultimo. 

14. Codice di condotta per i fornitori 

Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi del rispettivo ordinamento giuridico o dei rispettivi ordinamenti giuridici applicabili, in particolare le leggi del paese di produzione e di destinazione. Egli non parteciperà né attivamente né passivamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi forma di corruzione, violazione dei diritti fondamentali dei suoi collaboratori o di lavoro minorile. Inoltre, egli si assumerà la responsabilità della salute e della sicurezza dei suoi collaboratori sul posto di lavoro nel paese di produzione e di destinazione, osserverà le leggi di protezione ambientale e promuoverà e richiederà ai suoi fornitori il rispetto di questo Codice di condotta al meglio delle sue capacità. In caso di violazione colposa di tali obblighi da parte del fornitore, Avesco ha il diritto di recedere dal contratto o di rescindere il contratto, fatte salve ulteriori rivendicazioni. Nella misura in cui sia possibile rimediare alla violazione degli obblighi, tale diritto può essere esercitato solo dopo che sia trascorso senza esito un termine adeguato per rimediare alla violazione dell’obbligo. 

15. Inefficacia parziale 

a. Se le presenti condizioni di acquisto fossero parzialmente inefficaci, il contratto mantiene efficacia per la sua parte restante. La disposizione inefficace deve essere sostituita da una disposizione efficace che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo di quella inefficace. 
 

Langenthal, 28 aprile 2020